Ritardi dei voli: le compagnie devono rimborsare!
E’ un’importante novità quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea in materia di ritardo dei voli aerei: d’ora in poi anche il ritardo prolungato dovrà essere rimborsato dalle compagnie aeree, così come già avviene per mancato imbarco dovuto a overbooking o cancellazione del volo.
L’entità degli indenizzi è commisurata all’entità del ritardo e alla lunghezza delle tratte in base al seguente schema:
– Indenizzo di 250 Euro per ritardi superiori alle 2 ore per tratte fino ai 1.500 Km.
– Indenizzo di 400 Euro per ritardi superiori alle 3 ore per tratte comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km.
– Indenizzo di 600 Euro per ritardi superiori alle 4 ore per tratte extra-europee superiori ai 3.500 Km.
L’indenizzo va ad aggiungersi al rimborso del biglietto che è sempre dovuto tranne nel caso in cui il passeggero preferisca optare per il primo volo disponibile per la stessa destinazione o in un’altra data a sua scelta.
L’unica “scappatoia” a cui potranno cercare di aggrapparsi le compagnie aeree per non concedere i rimborsi consiste nel dimostrare che il ritardo è causato da “circostanze eccezionali” non imputabili alla stessa compagnia aerea.
La Corte Europea ha però già chiarito in merito che un “guasto o problema tecnico” non rientra nella definizione di “circostanze eccezionali”.
Per leggere la sentenza originaria pubblicata il 30 gennaio 2010 potete visitare il bellissimo e purtroppo poco conosciuto sito ufficiale della Comunità Europea che consente di accedere a tutte le sentenze della Corte di Giustizia Europea: http://eur-lex.europa.eu